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Sez. U, Sentenza n. 1363 del 23/02/1983 (Rv. 426172 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - SUCCESSIVA DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA A CONSEGUIRE LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI REVISIONALI DOVUTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426172-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - PREZZO - REVISIONE - RICONOSCIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - SUCCESSIVA DOMANDA DELL'APPALTATORE DIRETTA A CONSEGUIRE LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI REVISIONALI DOVUTI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

In tema di revisione del prezzo di appalto di opera pubblica, il principio, secondo il quale la posizione dell'appaltatore ha natura e consistenza di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, ove manchi nel contratto uno specifico patto che faccia Obbligo all'amministrazione appaltante di concedere la revisione nel concorso di determinate condizioni, opera con esclusivo riguardo alla fase in cui detta appaltante è chiamata a riconoscere o meno la revisione medesima, trattandosi di scelta caratterizzata da valutazioni discrezionali correlate a preminenti interessi di ordine pubblicistico, mentre, dopo che tale scelta sia stata effettuata in senso positivo, il potere autoritativo dell'amministrazione stessa deve ritenersi consumato, con il conseguente venir meno dell'affievolimento della posizione dell'appaltatore, perché la concreta Determinazione del "quantum" della revisione coinvolge solo l'applicazione di criteri e parametri liquidatori, senza interferire sugli indicati interessi generali e sulle decisioni amministrative rivolte alla loro tutela. Ne consegue che la domanda proposta dall'appaltatore per conseguire la liquidazione degli importi dovuti a titolo di revisione, dopo che l'appaltante abbia deliberato di addivenire alla revisione stessa, ovvero per conseguire una liquidazione diversa da quella riconosciutagli, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo. (V 5122/82, mass n 422997; (V 5333/80, mass n 409204; (V 3662/80, mass n 407527; (V 5249/79, mass n 401845; (V 857/79, mass n 397033; (V 888/78, mass n 390216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 22/02/1973 num. 37, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)