Sez. 3 - , Sentenza n. 19653 del 27/02/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 275750 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 21, lett. r) della l. n. 157 del 1992 - "Atteggiamento di caccia" - Necessità - Caratteristiche - Elementi sintomatici - Fattispecie.
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, comma primo, lett. r), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario che richiami di genere vietato siano detenuti da persona in "atteggiamento di caccia", nozione che ricomprende non solo l'effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare alla caccia e, comunque, qualsiasi atto che appaia comunque diretto alla soppressione o alla cattura di uccelli o animali in genere. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto sufficiente, al fine di provare l'atteggiamento da caccia degli imputati, il fatto che fossero stati trovati in possesso di richiami ed che erano accompagnati da cani da caccia, sebbene fossero senza armi o altri strumenti utili per la cattura di uccellagione).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)