Sez. 3, Sentenza n. 48100 del 11/11/2003 Ud. (dep. 17/12/2003) Rv. 229512 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Esercizio venatorio - Atteggiamento di caccia - Nozione - Disponibilità di strumenti utili alla apprensione o soppressione della selvaggina - Necessità - Sussistenza.
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE
La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)