Sez. L, Sentenza n. 6673 del 09/05/2002 (Rv. 554274 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Mancato preventivo esaurimento del procedimento amministrativo - Questione di procedibilità - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Proposizione dopo la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)