Sez. L, Sentenza n. 1312 del 06/02/1988 (Rv. 457473 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALI - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDE GIUDIZIALI - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento della procedura amministrativa è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove l'improcedibilità (ancorché segnalata dall'istituto previdenziale) non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. (V 69/84, mass n 432330; (V 292/83, mass n 425100; (V 2378/81, mass n 413134).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)