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Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 02/08/1962 (Rv. 253471 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA DELLE NORME DI BUON VICINATO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE NEI RAPPORTI TRA IL FONDO COMUNE E QUELLO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1962-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253471-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO FRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA DELLE NORME DI BUON VICINATO - OSSERVANZA DELLE DISTANZE NEI RAPPORTI TRA IL FONDO COMUNE E QUELLO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO.*

Le distanze legali devono essere rispettate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprieta esclusiva di uno dei condomini, giacche il concorso di altri titolari nel bene comune, nel dar luogo alla intersoggettivita del rapporto, fa si che non possa essere leso il diritto al rispetto della distanza del comproprietario del fondo confinante o prossimo a quello in cui e stata compiuta l'opera. (V 1115/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)