Sez. 3, Sentenza n. 1237 del 03/05/1974 (Rv. 369292 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DOMANDA QUALIFICATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - DOMANDA QUALIFICATA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*
Le parti sono vincolate dalla qualificazione data dal giudice al rapporto controverso, non soltanto nella scelta del mezzo di impugnazione, ma anche ai fini degli adempimenti necessari per la rituale proposizione del gravame e, quindi, anche della individuazione del termine per impugnare. Pertanto, qualora una Sezione specializzata agraria abbia dichiarato la propria incompetenza, qualificando la domanda come opposizione all' esecuzione (estranea, come tale, alla materia agraria) l'attore che intenda proporre regolamento di Competenza non puo avvalersi della sospensione dei termini stabilita dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969, n 742, in quanto, a norma dell'art 3 della stessa legge, tale sospensione non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)