Sez. 3, Sentenza n. 475 del 13/01/2009 (Rv. 606041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Forme e termini dell'appello - Riferimento alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice - Necessità - Conseguenze - Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Sussistenza - Eventuale erroneità di tale qualificazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. l'impugnazione del precetto fondato su un lodo arbitrale, il termine per appellare la relativa sentenza non è soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)