Sez. 6, Sentenza n. 28751 del 26/03/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240744 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Sottoscrizione dell'ausiliario e sigillo dell'ufficio - Mancanza - Inesistenza o nullità dell'atto - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza di custodia cautelare è provvedimento giurisdizionale che si completa e viene a giuridica esistenza con la sottoscrizione del giudice, sicché la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario o del timbro dell'ufficio non impedisce l'esistenza giuridica del provvedimento e non ne determina neppure la nullità, non sancita dalla previsione di cui all'art. 292, comma secondo bis, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)