Sez. 6, Sentenza n. 3305 del 17/11/2000 Cc. (dep. 24/01/2001) Rv. 217974 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Sottoscrizione dell'ausiliario e timbro dell'ufficio - Mancanza - Inesistenza o nullità dell'atto - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza che dispone la misura cautelare è provvedimento giurisdizionale, che pertanto si completa e viene a giuridica esistenza con la sottoscrizione del giudice, con la conseguenza che la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario o del timbro dell'ufficio, non solo non impedisce l'esistenza giuridica del provvedimento, ma non ne determina neppure la nullità, giusta la previsione di cui al comma secondo bis dell'art. 292 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)