Sez. L, Sentenza n. 5941 del 20/11/1984 (Rv. 437602 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - "COLLEGAMENTO" DI SOCIETÀ - CONFIGURAZIONE NORMATIVA - CONSEGUENZE - DISTACCO O COMANDO DI UN LAVORATORE PRESSO LA SEDE DI UNA SOCIETÀ COLLEGATA - CONFIGURABILITÀ DI TALE SEDE COME DIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - "COLLEGAMENTO" DI SOCIETÀ - CONFIGURAZIONE NORMATIVA - CONSEGUENZE - DISTACCO O COMANDO DI UN LAVORATORE PRESSO LA SEDE DI UNA SOCIETÀ COLLEGATA - CONFIGURABILITÀ DI TALE SEDE COME DIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DATRICE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Allo stato della normativa vigente, il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424, primo comma, n. 10, 2624), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica (la quale permane in capo alle singole società componenti) e neppure di una qualsiasi, seppur limitata, Forma di soggettività o di centro di imputazione. Pertanto, detto collegamento, in quanto fenomeno di mero fatto, non è di per sè idoneo né a produrre l'unificazione dei successivi rapporti intrattenuti da un dipendente con diverse società appartenenti allo stesso gruppo, né ad escludere la diversità delle sedi delle società collegate e delle rispettive dipendenze, con l'ulteriore conseguenza che la Sede della società collegata presso la quale il lavoratore abbia svolto la sua opera o sia stato comandato o distaccato dalla società sua datrice di lavoro, non può essere considerata come dipendenza di quest'ultima ai fini della Determinazione della Competenza territoriale ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.. (Conf 1567/83, mass n 426398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2624, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)