Sez. 6, Sentenza n. 17925 del 10/04/2025 Cc. (dep. 13/05/2025) Rv. 288054-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | (Cod. proc. pen. 1930) - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Trattato di estradizione Italia-Uruguay - Doppia incriminazione - Requisito di pena per l’estradizione processuale - Nozione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di estradizione processuale, il requisito di pena detentiva di almeno due anni, richiesto dall'art. 2 del Trattato di estradizione bilaterale tra Italia e Uruguay dell'11 maggio 2017, ratificato con legge 25 novembre 2019, n. 151, ai fini dell'estradabilità verso l'uno o l'altro Stato, va riferito alla pena edittale massima contemplata nelle legislazioni di entrambi i Paesi per l'ipotesi criminosa oggetto della richiesta. (Vedi: Sez. 1, n. 2922 del 1989, Rv. 182890-01).
Tratt. Internaz. 11/05/2017 art. 2, Legge 25/11/2019 num. 151 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)