Sez. 6, Sentenza n. 26804 del 16/06/2025 Cc. (dep. 22/07/2025) Rv. 288415-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Trattato di estradizione bilaterale con gli Stati Uniti d'America - Limite di pena detentiva - Individuazione - Rilevanza del massimo edittale - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
In tema di estradizione, il requisito di pena detentiva superiore ad un anno, richiesto dall'art. II del Trattato di estradizione bilaterale tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984 n. 225, ai fini dell'estradabilità verso l'uno o l'altro Stato, deve intendersi riferito alla pena edittale massima contemplata nelle legislazioni di entrambi i Paesi per l'ipotesi criminosa oggetto della richiesta di estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione passiva, in relazione al reato di traffico di stupefacenti). (Conf.: Sez. 1, n. 2922 del 1989, Rv. 182890-01).
Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)