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Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 19/10/1978 (Rv. 394396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REQUISITI - RICORSO PROPOSTO DA UN GENITORE IN PROPRIO ED IN NOME E PER CONTO DEI FIGLI MINORI - OMESSA SPECIFICAZIONE DEL NOME DI QUESTI ULTIMI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - REQUISITI - RICORSO PROPOSTO DA UN GENITORE IN PROPRIO ED IN NOME E PER CONTO DEI FIGLI MINORI - OMESSA SPECIFICAZIONE DEL NOME DI QUESTI ULTIMI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'indicazione delle parti, richiesta a pena d'inammissibilita del ricorso per Cassazione (art 366 primo comma n 1 cod proc civ), puo risultare, oltreche dal contesto dell'atto, anche attraverso il riferimento in esso contenuto alla sentenza impugnata, si che l'indicazione medesima deve ritenersi mancante solo quando, nonostante detta indagine, persista incertezza assoluta sulla individuazione della parte ricorrente o di quella nei cui confronti l'impugnazione e rivolta. Pertanto, con riguardo a ricorso per Cassazione proposto da un genitore in proprio ed in nome e per conto dei figli minori, e irrilevante, al fine indicato, l'omessa specificazione del nome dei figli medesimi, ove i relativi dati siano desumibili dalla sentenza impugnata. (V 2068/77, mass n 385787).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)