Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 09/07/1982 (Rv. 422053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - FORMULAZIONE ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - FORMULAZIONE ESPLICITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Ai fini dell'osservanza dell'art. 366 n. 1 cod. proc. civ. - secondo cui il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità l'indicazione delle parti - non occorre necessariamente che tale indicazione sia premessa all'esposizione dei motivi d'impugnazione, ovvero sia, altrove, oggetto di un'esplicita formulazione, ma è sufficiente, analogamente a quanto dispone l'art. 164 dello stesso codice per l'atto di citazione, che essa risulti in modo chiaro ed inequivoco dal contesto del ricorso, anche se implicitamente. (V 4101/80, mass n 408006; (V 1183/80, mass n 404674; (V 4706/78, mass n 394396).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)