Sez. L, Sentenza n. 2708 del 11/05/1979 (Rv. 399030 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - QUOTA INTEGRATIVA EX ART 77 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DIRITTO A TALE QUOTA ANCHE PER IL FIGLIO DIVENUTO INABILE DOPO L'INFORTUNIO DELL'ASSICURATO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - QUOTA INTEGRATIVA EX ART 77 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DIRITTO A TALE QUOTA ANCHE PER IL FIGLIO DIVENUTO INABILE DOPO L'INFORTUNIO DELL'ASSICURATO.*
Ai sensi dell'art 85 n 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, espressamente richiamato dall'art 77 dello stesso decreto, la quota integrativa della rendita di inabilita e dovuta anche per il figlio che sia divenuto inabile dopo l'infortunio dell'assicurato. Infatti, mentre a norma dell'art 44 del RD 25 gennaio 1937 n 200 le quote integrative erano riferite, per tutta la durata della rendita, alla composizione della famiglia dell'assicurato al momento dello infortunio, l'ultimo comma del citato art 77 consente di tenere conto anche delle successive variazioni della stessa composizione e, quindi, sia della sopravvenienza di figli, sia della sopravvenuta inabilita di alcuno di essi. (Conf 770/78, mass n 390100).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 44, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 77 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)