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Sez. 1, Sentenza n. 935 del 05/02/1996 (Rv. 495719 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Art. 16 D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982 n. 516) - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495719-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Con riguardo all'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516) sulla definizione agevolata delle pendenze tributarie, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma medesima nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore di detto decreto (sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986), spiega effetti esclusivamente nell'ambito della disciplina del condono, quando il contribuente abbia presentato quella dichiarazione integrativa, e, pertanto, all'infuori dei rapporti inerenti a tale condono, non implica l'invalidità o caducazione degli avvisi di accertamento, solo perché notificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)