Sez. 5, Sentenza n. 14572 del 20/11/2001 (Rv. 550384 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modifica, in legge n. 516 del 1982 - Effetti - Limiti - Rilevanza nella ipotesi di dichiarazione integrativa semplice - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o di ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del decreto di condono (v. Corte Cost., sent. n. 175 del 1986), in quanto spiega i suoi effetti soltanto all'interno del regime del condono tributario, non comporta l'invalidità degli accertamenti in rettifica, ancorché successivi alla entrata in vigore del citato decreto, quando il contribuente, in luogo della dichiarazione integrativa a definizione automatica, abbia presentato una dichiarazione integrativa semplice.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)