Sez. 3, Sentenza n. 22979 del 07/12/2004 (Rv. 578848 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Violazione di norme di diritto - Sull'interpretazione di atti negoziali - Omessa applicazione dei criteri interpretativi della comune intenzione delle parti o dell'interpretazione complessiva delle clausole - Relativa censura - Requisiti - Inosservanza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'enunciazione come motivo di ricorso per cassazione della violazione delle norme sostanziali di interpretazione, di cui all'art. 1362, primo coma, e 1363, cod. civ., per violazione del canone di ermeneutica della comune intenzione delle parti e di quello della interpretazione complessiva delle clausole, comporta che il ricorrente indichi, rispettivamente, gli elementi di fatto che, al di là delle letteralità della dichiarazione negoziale, non sarebbero stati considerati dal giudice di merito e avrebbero, invece, dovuto al di là di essa rivelare la comune intenzione delle parti, e quelle parti del regolamento contrattuale che non sarebbero state considerate da quel giudice, sì da rivelare che questi non ha proceduto all'interpretazione complessiva. Ne consegue che il motivo di ricorso che non rispetti questi requisiti è del tutto inidoneo ad integrare, sia pure astrattamente, una censura di violazione di dette norme, non essendo sufficiente, in particolare, che il ricorrente deduca la circostanza che quel giudice abbia utilizzato esclusivamente il criterio letterale, allorquando tale utilizzazione sia congruamente motivata con l'esposizione delle ragioni che, sulla base di tale criterio, portano alla ricostruzione della comune volontà delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)