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Sez. 3 - , Ordinanza n. 201 del 05/01/2023 (Rv. 666946 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Rinuncia al precetto già oggetto di opposizione - Conseguenze - Domande proposte dal debitore nel giudizio di opposizione - Cessazione della materia contendere - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666946-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

La rinuncia al precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, non comporta la cessazione della materia del contendere relativamente alle ulteriori domande proposte dal debitore opponente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la rinuncia implicita al precetto, conseguente alla notifica di un secondo precetto da parte del creditore, avesse determinato la cessazione della materia del contendere in ordine alla causa di opposizione, nonostante il debitore, nel proporla, avesse avanzato anche una domanda di ripetizione dell'indebito, sul presupposto di aver pagato una somma superiore a quella portata dal titolo esecutivo).

Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)