Sez. U, Sentenza n. 702 del 24/02/1975 (Rv. 374036 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN RITO SULLA NULLITA DELLA CITAZIONE PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO E NEL MERITO SULLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEDOTTI DALL'ATTORE MATURATA ANCHE PARZIALMENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SENTENZA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E DICHIARATIVA DELLA VALIDITA ORIGINARIA DELLA CITAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO IN RITO SULLA NULLITA DELLA CITAZIONE PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO E NEL MERITO SULLA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEDOTTI DALL'ATTORE MATURATA ANCHE PARZIALMENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE E LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SENTENZA AFFERMATIVA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E DICHIARATIVA DELLA VALIDITA ORIGINARIA DELLA CITAZIONE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora il convenuto abbia eccepito, in rito, la nullita dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e, nel merito, una prescrizione dei diritti dedotti in giudizio suscettiva di compiersi in momenti successivi e quindi anche, in parte, nel periodo compreso fra la notifica della citazione e la Costituzione del convenuto, la sentenza del giudice di primo grado che, oltre a dichiarare la propria giurisdizione, accerti la validita originaria della citazione medesima, impedisce, ai sensi dell'art 41 cod proc civ, la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, poiche la Costituzione del convenuto sana la nullita dell'atto introduttivo soltanto ex nunc e con salvezza dei diritti quesiti, la sentenza che escluda detta nullita, pronunzia implicitamente anche sull'eccezione di prescrizione e, pertanto, integra una pronunzia sul merito preclusiva, ai sensi della citata norma, del suddetto regolamento preventivo. (V 2607/69, mass n 342212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)