Sez. U, Sentenza n. 2607 del 15/07/1969 (Rv. 342212 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE - ESAME DEL MERITO AL FINE DEL GIUDIZIO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DEL REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA - SENTENZA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUCCESSIVA ALLA REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI NULLITA PER INCERTEZZA DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE - ESAME DEL MERITO AL FINE DEL GIUDIZIO SULLA GIURISDIZIONE - PRECLUSIONE DEL REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA - SENTENZA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE SUCCESSIVA ALLA REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI NULLITA PER INCERTEZZA DEL PETITUM - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto in ogni momento, finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ovvero finche non sia passata in giudicato la sentenza di primo grado che, senza decidere il merito abbia risolto la questione di giurisdizione. Per decisione di merito, preclusiva del regolamento, si intende quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se concerna soltanto alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti pur sempre al merito. Non sussiste questa preclusione se il giudice adito abbia esaminato il merito nei limiti strettamente necessari al fine di identificare l'oggetto sostanziale dell'Azione e di stabilire se essa, cosi come appare proposta, si inquadri o meno sulla sfera della propria giurisdizione. E pertanto inammissibile il regolamento di giurisdizione, quando il giudice di primo grado abbia dichiarato con sentenza il proprio difetto di giurisdizione dopo avere rigettato l'eccezione di nullita della citazione per incertezza assoluta del petitum. (V 1074/67 mass n 327454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)