Sez. 3, Sentenza n. 46974 del 29/10/2003 Cc. (dep. 09/12/2003) Rv. 228331 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Divieto di restituzione di cose soggette a confisca obbligatoria - Dichiarazione di inefficacia sopravvenuta ex art. 309, comma decimo, cod.proc.pen. - Applicabilità del divieto - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio, qualora la misura impugnata divenga inefficace a norma del comma decimo dell'art. 309 cod.proc.pen., le cose oggetto del provvedimento devono essere restituite all'avente diritto quand'anche ricorra uno dei casi di cui al secondo comma dell'art. 240 cod.pen. (confisca obbligatoria), dato che il divieto posto per tali casi dall' art. 324 comma settimo del codice di rito - norma tra l'altro dettata con riferimento diretto al solo sequestro preventivo - riguarda le ipotesi di revoca del provvedimento (e non quelle, diverse, di dichiarata inefficacia della misura), e d'altra parte il sequestro probatorio non è suscettibile di revoca, potendo solo essere disposta, ai sensi dell'art. 262 cod.proc.pen., la restituzione delle cose sequestrate.(La Corte, disponendo direttamente la restituzione di quanto in sequestro, ha anche rilevato che nella specie, comunque, non si era instaurato valido contraddittorio sulla natura delle cose sequestrate, giungendo ad escludere che davvero si trattasse di cose "intrinsecamente criminose").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)