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Sez. 3, Sentenza n. 65 del 11/01/1995 Cc. (dep. 25/02/1995) Rv. 201563 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria | Restituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201563-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, dacché l'art. 324 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari, reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., e tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, nuovo cod. proc. pen., in materia di sequestro probatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)