Sez. 2, Sentenza n. 3308 del 14/10/1969 (Rv. 343351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - INAMMISSIBILITA.*
Dall'insieme delle Disposizioni contenute negli artt 331, 333, 343 e 344 cod proc civ si ricava che il criterio secondo il quale, una volta proposta da una delle parti impugnazione in via principale, tutte le altre parti, ove lo vogliano, possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale, si riferisce alle impugnazioni incidentali vere e proprie e non gia alle impugnazioni che vengono proposte per un interesse autonomo della parte (C d impugnazioni incidentali autonome), ricorrenti sia nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia diretta contro una delle parti, diversa da quella che ha proposto impugnazione principale (eccettuato il caso di cause inscindibili in fase di impugnazione), sia quando l'impugnazione riguardi un capo della pronuncia impugnata diverso da quello che abbia formato oggetto dell'impugnazione principale e che non sia con questo, in rapporto di dipendenza o connessione, in modo che debba essere escluso che l'interesse alla impugnazione incidentale nasca dall'impugnazione principale. (Conf 227-68 massima n 331123).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)