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Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 07/04/1971 (Rv. 351032 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - LIMITI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351032-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - LIMITI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME - ESCLUSIONE.*

Il principio, secondo cui le parti contro le quali e stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili possono a loro volta proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e gia decorso il termine ovvero hanno fatto acquiescenza alla sentenza, e applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, quale e quello della semplice adesione alla impugnazione principale (impugnazioni incidentali autonome), rispetto alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario. (Conf 3756'69, mass n 344026' 3308'69, mass n 343351).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)