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Sez. 1, Sentenza n. 178 del 14/01/1987 (Rv. 449947 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - NATURA - PARTE IN SENSO FORMALE - PARERE MANIFESTATO DA DETTO ORGANO AL TRIBUNALE - AI FINI DELL'ADOZIONE DI UNA PRONUNCIA FAVOREVOLE O CONTRARIA ALL'OMOLOGAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 112 E 345 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449947-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - NATURA - PARTE IN SENSO FORMALE - PARERE MANIFESTATO DA DETTO ORGANO AL TRIBUNALE - AI FINI DELL'ADOZIONE DI UNA PRONUNCIA FAVOREVOLE O CONTRARIA ALL'OMOLOGAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MODIFICAZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - INAPPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 112 E 345 COD. PROC. CIV..*

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo fallimentare, il Commissario giudiziale non diviene parte in senso sostanziale (non essendo portatore di un interesse che lo abiliti all'Esercizio di un'autonoma Azione) ma ha veste di parte formale, in ragione delle funzioni tipiche del "collaboratore" della giustizia che anche in questa fase egli è chiamato ad adempiere. Ne consegue che il parere manifestato dal Commissario in detta Sede al tribunale, anche se diretto all'adozione di una pronuncia favorevole o contraria alla omologazione, non integra comunque domanda giudiziale in senso tecnico e, pertanto, può anche essere modificato in appello, senza incorrere nella preclusione sub art. 345 cod. proc. civ., né comporta in relazione alla decisione del tribunale l'applicazione della regola dell'art. 112 cod. proc. civ.. (Conf 1342/67, mass n 327929).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 180, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)