Sez. 6, Sentenza n. 48 del 19/01/1971 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117459 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA.*
Quando sia esattamente individuabile il quantitativo in relazione al quale vengono compiuti Atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il reato di zuccheraggio di vini deve farsi applicazione della norma generale sul reato tentato, non potendosi ritenere che, con la locuzione usata dalla legge, la quale commina la multa di lire centomila 'per ogni quintale o frazione di quintale sofisticatò, si sia inteso escludere la configurabilita del tentativo in ordine al detto reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)