Sez. 3 - , Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 (Rv. 645509 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Diritto dell’Unione europea e diritto della Convenzione EDU - Violazioni – Modalità di accertamento e rimedi – Differenze – Autonomia dei due sistemi normativi – Fondamento - Entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Copertura dell’art. 11 Cost. per le norme della Convenzione – Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
In tema di rapporti tra diritto europeo e diritto interno, solo nell'ipotesi di violazione del diritto dell’Unione europea, e non anche di quello della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può essere direttamente richiesto dai singoli, dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, il risarcimento dei danni cagionati dalle violazioni del diritto medesimo imputabili agli organi dello Stato, atteso che il diritto dell’Unione europea "entra" nell'ordinamento interno attraverso l'art. 11 Cost. ed è, pertanto, suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice nazionale, mentre il diritto convenzionale “entra” attraverso l’art. 117 Cost. e, conseguentemente, le sue eventuali antinomie con il diritto interno possono essere risolte dal giudice solo interpretando le norme interne in senso conforme a quelle convenzionali, salva la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle prime nell’ipotesi in cui l’interpretazione conforme non risulti possibile; tale sistema, peraltro, non ha subito mutamenti per effetto della riconduzione, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani al diritto dell'Unione europea.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/11/1950 art. 35, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)