Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Equa riparazione (diritto alla) - Legge n. 89 del 2001 - Obbligo per il giudice di merito di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, di ogni anno di durata del procedimento - Esclusione - Influenza del solo danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole - Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Obbligo di disapplicazione della norma nazionale - Esclusione - Fondamento - Sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 - Portata - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Ordinamento giuridico sopranazionale - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all'intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell'art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, "omisso medio", per tutte le autorità interne.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)