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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29732 del 29/12/2020 (Rv. 660040 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | - Disposizione del diritto controverso da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660040-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'amministrazione si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere - dovere di semplicemente ridurre la domanda rinunciando ad una parte di essa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)