Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15413 del 21/06/2017 (Rv. 644716 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Disposizione del diritto in contesa da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Poiché anche nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, qualora l'Amministrazione finanziaria si avveda in corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del contribuente relativa all'erroneo computo del credito d'imposta indicato nell'avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere - dovere di ridurre la domanda originaria. Tale riduzione della domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento in via di rettifica da parte dell'Amministrazione, è ammissibile anche se operata per la prima volta in grado d'appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)