diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 28343 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019) Rv. 276135 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure di prevenzione personali - Giudizio d'appello - Valutazione di attualità della pericolosità in relazione al giudizio di primo grado - Anomala discrasia temporale tra i due giudizi - Ulteriore specifico onere di motivazione - Consistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276135-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Nel procedimento di prevenzione di appello, con riferimento alle misure personali di prevenzione, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita a quello di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio (nella specie, circa otto anni) e della datazione risalente dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (nella specie oltre undici anni). (Nella specie, relativa ad ipotesi di "pericolosità qualificata", la Corte ha inquadrato come "vizio di assenza assoluta di motivazione" il completo silenzio serbato dal giudice d'appello sulle condotte tenute "medio tempore" dal proposto e sui periodi di detenzione, eventualmente sofferti dallo stesso per effetto dei provvedimenti giudiziari richiamati a sostegno della sua pericolosità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)