Sez. 1, Sentenza n. 2122 del 31/01/2014 (Rv. 629798 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI | Piena efficacia probatoria - Giudizio penale di falso - Dichiarazione di falsità delle annotazioni - Impedimento di quell'efficacia - Sussistenza.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI
Nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell'art. 1835, secondo comma, cod. civ., le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l'efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, ove, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)