Sez. 1, Sentenza n. 25370 del 12/11/2013 (Rv. 628809 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI | Efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ. - Esclusione - Regime probatorio speciale - Sussistenza - Contenuto - Possibilità di prova fondata su elementi diversi dall'annotazione firmata - Finalità.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - ANNOTAZIONI
Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime probatorio delineato dall'art. 1835, secondo comma, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità, esso fa piena prova non solo delle annotazioni eseguite e sottoscritte dal funzionario addetto, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il menzionato funzionario, fermo restando che l'annotazione firmata non è il solo mezzo probatorio con il quale si può dare la prova dell'operazione bancaria, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835 com. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)