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Sez. 1, Sentenza n. 5559 del 09/04/2003 (Rv. 562005 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione - Persistente autonomia delle cause - Successiva separazione - Sentenza che definisce uno dei giudizi - Effetti soggettivi del giudicato - Nei confronti di soggetto parte solo nella causa separata - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562005-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La temporanea riunione di giudizi, cui sia seguita una nuova separazione, non comporta che il giudicato relativo alla sentenza che abbia deciso uno dei giudizi faccia stato anche nei confronti di un soggetto che sia stato parte solo nell'altro giudizio (nella specie si è ritenuto che l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione d'urgenza, oggetto della sentenza passata in giudicato, non fa stato nei confronti di altro soggetto convenuto in altra causa temporaneamente riunita alla prima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)