Sez. 2, Sentenza n. 5591 del 26/10/1982 (Rv. 423334 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA - GIUDIZIO CONTRO UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - CONDANNA DI COSTUI - MANCATA PARTECIPAZIONE DEGLI ALTRI CONDEBITORI AL GIUDIZIO - EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA PREDETTA CONDANNA NEI LORO CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA - GIUDIZIO CONTRO UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - CONDANNA DI COSTUI - MANCATA PARTECIPAZIONE DEGLI ALTRI CONDEBITORI AL GIUDIZIO - EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA PREDETTA CONDANNA NEI LORO CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 1306, primo comma, cod. civ., i condebitori solidali, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi, hanno, di fronte al giudicato, veste di terzi rispetto al creditore, non meno che nei confronti del coobbligato che agisca in via di regresso, e, come terzi, sia nel primo che nel secondo caso, non subiscono gli effetti propri della cosa giudicata. (V 1890/65; (V 1190/65; (Conf 3538/69, mass n 343705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)