Sez. U - , Sentenza n. 25513 del 13/12/2016 (Rv. 641784 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. - Ricorso per cassazione – Omessa indicazione della data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza – Inammissibilità – Esclusione – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 348-ter, comma 3, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d'inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si riferisce unicamente agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi d'impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all'annullamento del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)