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Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015 (Rv. 637628 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. - Decorrenza - Comunicazione dell'ordinanza - Idoneità - Conseguenze - In ordine al rilievo officioso di tardività.
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637628-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell'ordinanza, sicché la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all'avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)