Sez. 3, Sentenza n. 17512 del 23/08/2011 (Rv. 619565 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - DEPOSITARIO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE | Oggetto - Beni fungibili - Acquisto della proprietà, salvo clausola derogatoria - Rilevanza del diritto del depositario di servirsene - Fattispecie.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - DEPOSITARIO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE
In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il credito esigibile del depositante nei confronti del depositario alla restituzione di una quantità di pistacchio, non specificamente individuata, ma ammassata insieme ad altra medesima merce, ravvisando in tale comportamento la volontà di attribuire al depositario la facoltà di servirsi delle cose fungibili consegnate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1770, Cod. Civ. art. 1782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)