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Sez. 1, Sentenza n. 5843 del 20/04/2001 (Rv. 546110 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - DEPOSITARIO - IN GENERE | Oggetto - Beni fungibili, nella specie, denaro - Acquisto della proprietà, salvo pattuizione diversa - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546110-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IRREGOLARE - DEPOSITARIO - IN GENERE

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un'apposita clausola derogatoria. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costituiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori; la S.C., nel enunciare il succitato principio, ha confermato l'impugnata sentenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)