Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373091 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - PRINCIPIO DI PARITA TRIBUTARIA - EFFICACIA AUTOMATICA ED IMMEDIATA - RIFERIMENTO AL CARICO COMPLESSIVO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - PRINCIPIO DI PARITA TRIBUTARIA - EFFICACIA AUTOMATICA ED IMMEDIATA - RIFERIMENTO AL CARICO COMPLESSIVO.*
L'art 95 del trattato istitutivo della comunita europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n 1203, che stabilisce il principio della parita fiscale tra i prodotti nazionali e quelli similari provenienti dagli stati membri, costituisce, dal primo gennaio 1963, diritto interno dello stato italiano, senza alcuna condizione di compatibilita con la legislazione italiana preesistente o sopravvenuta, avendo acquistato immediata ed automatica efficacia di fonte di diritti soggettivi a favore dei singoli. Detto principio va inteso (come quello analogo stabilito dall'art quarto dell'accordo GATT)in senso globale, cioe come parificazione del carico fiscale complessivo. (Conf 1773/72, mass n 358741).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 95, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)