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Sez. U, Sentenza n. 1773 del 08/06/1972 (Rv. 358741 - 01)

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DI PARITA FISCALE - VIGORE QUALE DIRITTO INTERNO ITALIANO - EFFICACIA IMMEDIATA ED AUTOMATICA - PARITA FISCALE TRA PRODOTTO NAZIONALE ED IMPORTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358741-01

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DI PARITA FISCALE - VIGORE QUALE DIRITTO INTERNO ITALIANO - EFFICACIA IMMEDIATA ED AUTOMATICA - PARITA FISCALE TRA PRODOTTO NAZIONALE ED IMPORTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

La norma dell'art 95 del trattato istitutivo della comunita economica europea (trattato di Roma, reso esecutivo in Italia con legge 14 ottobre 1957, n 1203), che stabilisce il principio del trattamento di assoluta parita fiscale, non subordinata ad alcun presupposto o condizione, costituisce, dal 1 gennaio 1963, diritto interno dello stato italiano senza alcuna limitazione e senza alcuna condizione di compatibilita con la legislazione italiana preesistente ed anche sopravvenuta, avendo acquistato efficacia immediata ed automatica e creato diritti soggettivi nell'ordinamento interno direttamente o a favore dei singoli, senza bisogno di intervento di uno specifico processo di adattamento legislativo dell'ordinamento interno a quello comunitario. Spetta al giudice di merito verificare la parita o disparita, originaria o sopravvenuta, del carico fiscale complessivo del prodotto importato e di quello nazionale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)