Sez. 6, Sentenza n. 6419 del 14/02/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181173 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONDOTTA NON DETERMINANTE LA DISTRUZIONE DEI SIGILLI, MA VOLTA AD ELUDERE IL VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ IMPOSTO - REATO - SUSSISTENZA - NULLITÀ DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO O SEQUESTRO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - CONDOTTA NON DETERMINANTE LA DISTRUZIONE DEI SIGILLI, MA VOLTA AD ELUDERE IL VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ IMPOSTO - REATO - SUSSISTENZA - NULLITÀ DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO O SEQUESTRO - IRRILEVANZA.*
Qualunque condotta, anche non determinante la distruzione effettiva dei sigilli o dei loro equivalenti, volta a frustrare l'Assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse e ad eludere quindi il vincolo di immodificabilità imposto con il sequestro, è idonea ad integrare il delitto di violazione dei sigilli perché la legge tutela non solo l'integrità materiale, ma anche quella strumentale e funzionale del sigillo. L'eventuale nullità dell'atto di pignoramento o di quello di sequestro sono irrilevanti ai fini penali e non esonerano il custode degli obblighi assunti, fino a quando non sia stata emessa una pronuncia formale del giudice concernente l'inefficacia o nullità del procedimento esecutivo o cautelare. (Conf mass n 173772).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)