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Sez. 6, Sentenza n. 9533 del 17/06/1986 Ud. (dep. 18/09/1986) Rv. 173772 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE MOTIVATA DALL'INIDONEITÀ DEL SIGILLO.*
Stato
decisa il 1986-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173772-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE MOTIVATA DALL'INIDONEITÀ DEL SIGILLO.*

La funzione dei sigilli, la cui violazione è prevista come reato dall'art. 349 cod. pen., non è affatto quella di frapporre materialmente impedimento o ostacolo al compimento di attività costituenti infrazione dei divieti che un sequestro comporta, bensì quella di avvertire e ammonire che, compiendo quelle attività, si incorrerà in determinate sanzioni. Pertanto, il reato di violazione di sigilli sussiste non solo quando i sigilli risultino in concreto manomessi come res, come cosa o oggetto (alterati, strappati, distrutti ecc.) ma anche quando, lasciati in quanto tali intatti, siano tuttavia compiuti Atti equivalenti a violazione dei divieti che essi stanno a simboleggiare. (nella specie, relativa a violazione di sigilli in ordine alla prosecuzione di costruzione edilizia sottoposta a sequestro, la suprema Corte ha annullato la sentenza di assoluzione motivata dai giudici di merito sull'assunto che "nel caso di specie non C'è sigillo idoneo".) (Conf mass n 167336; (Conf mass n 163466; (Conf mass n 155054).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)