Sez. U, Sentenza n. 13459 del 03/06/2010 (Rv. 613338 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Revoca ingiustificata di un provvedimento adottato da altro collega relativo ad affare a lui assegnato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma primo, lett. ff) del d.lgs. n. 109 del 2006 - ConfigurabilitĂ .
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilitĂ disciplinare dei magistrati, costituisce l'illecito configurato dall'art. 2, comma primo, lett. ff), del d.lgs. n. 209 del 2006, trasmodando in uso strumentale della funzione giurisdizionale ed oltrepassando anche la soglia della grave negligenza, il comportamento del magistrato che, volendo riaffermare una propria competenza nella trattazione degli affari a lui assegnati e l'ordine temporale che egli aveva dato, revoca un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno adottato, in sua sostituzione, da altro magistrato, per esserne stata la trattazione fissata al di lĂ del termine stabilito dall'art. 405, comma 1, cod. proc. civ., e restituisce il procedimento allo stadio iniziale ed alla scansione temporale fissata in origine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. FF
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)