Sez. U, Sentenza n. 20730 del 28/09/2009 (Rv. 609492 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Insindacabilità in sede disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali - Casi di esclusione - Individuazione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
L'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui il provvedimento sia abnorme, in quanto al di fuori di ogni schema processuale, ovvero sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, nel qual caso l'intervento disciplinare ha per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologico deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione. (Fattispecie nella quale il magistrato, addetto al settore civile, aveva sistematicamente impedito alle parti l'esercizio del diritto di difesa, in particolare quello dispositivo di cui all'art. 115 cod. proc. civ., o non consentito in radice l'attivazione del contraddittorio, definendo decine di giudizi, aventi oggetti diversi, con la medesima formula decisoria, di "inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, carenza di legittimazione e di interesse ad agire")
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)