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Sez. 3, Sentenza n. 1654 del 11/05/1976 (Rv. 380429 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTE PUBBLICO - CONTRATTI - FORME - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.*
Stato
decisa il 1976-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380429-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTE PUBBLICO - CONTRATTI - FORME - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM.*

L'istituto autonomo case popolari e un ente pubblico, al quale sono applicabili le norme che, per le persone giuridiche pubbliche, disciplinano con particolari modalita di procedimento e solennita di Forma la conclusione di contratti. In particolare, per gli enti che operano nel campo dell'edilizia popolare, ai sensi del relativo tu 28 aprile 1938 n 1165, deve ritenersi richiesta la Forma scritta ad substantiam per i contratti concernenti i lavori di loro Competenza. (V 2004/75, mass n 375714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)