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Sez. U, Sentenza n. 2004 del 21/05/1975 (Rv. 375714 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSUNZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DI UN PRESTATORE DI LAVORO PER I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA TRA L'IACP ED IL PORTIERE D'UNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1975-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375714-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ASSUNZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DI UN PRESTATORE DI LAVORO PER I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA TRA L'IACP ED IL PORTIERE D'UNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

Ogni qual volta un ente pubblico non economico assume nella propria organizzazione un prestatore di lavoro, manuale o intellettuale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si ha un rapporto d'impiego pubblico, come tale sottoposto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che trattisi di prestazioni del tutto occasionali. Cosi appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia di lavoro tra un istituto autonomo case popolari (ente pubblico non economico, in quanto perseguente scopi di pubblica assistenza, quale quello di procurare alloggi alle classi meno abbienti) ed il portiere di uno degli edifici, giacche la custodia di questi rientra negli scopi dell'ente, il cui regolamento organico prevede per i portieri una vera e propria carriera. (V 3120/73, mass n 366889).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)