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Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 14/01/1982 Ud. (dep. 24/04/1982) Rv. 153437 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RIFERIMENTO AL VALORE INTRINSECO DELLA RES - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI MODULO DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.*
Stato
decisa il 1982-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153437-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RIFERIMENTO AL VALORE INTRINSECO DELLA RES - FATTISPECIE: RICETTAZIONE DI MODULO DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.*

Nei reati contro il patrimonio, al fine di accertare la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., il giudice di merito deve basare la sua indagine prevalentemente sul criterio oggettivo, che attiene al valore intrinseco della res, evitando di ricorrere a criteri sussidiari di altra natura, che non tengono conto della entità patrimoniale della cosa. (nella specie la suprema Corte ha annullato la decisione del giudice d'appello, il quale aveva negato l'applicabilità dell'attenuante ad una ipotesi di ricettazione di modulo di documento di riconoscimento). (Conf mass n 151578).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)